| Limiti dell'archeologia
sperimentale
La ricerca archeologica è disciplinata in
Italia dalle seguenti leggi: 1° giugno 1939, n° 1089, Tutela
delle cose di interesse artistico e storico e R.D. 30 gennaio
1913, n° 363, Regolamento in esecuzione alle leggi 20 giugno
1909, n° 364 e 23 giugno 1912, n° 688 per le antichità
e belle arti,e Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n° 490
S.O. n° 229/L G.U.R.I. 27 dicembre 1999 n° 302, Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n°
352.
Non è permesso effettuare ricerche o scavi per conto
proprio, né raccogliere o detenere privatamente reperti archeologici.
Qualora si rinvengano reperti archeologici in un sito non preventivamente
esplorato, il ricercatore è tenuto a darne segnalazione alla
Sovrintendenza competente; dove il sito o l'area archeologica non
siano espressamente segnalati, potrà essere facoltà
del ricercatore osservare e fotografare per proprio uso di studio
i reperti, senza però toccarli o asportarli.
Non sarà quindi permesso intraprendere ricerche di archeologia
sperimentale su reperti autentici di cui si sia eventualmente giunti
in possesso senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità
competente.
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