|
Modalità
della ricerca sperimentale
La riproduzione a scopo di ricerca sperimentale
di un reperto archeologico può essere realizzata soltanto
in collaborazione, o in seguito a incarico da parte dell'Ente (museo,
istituto di ricerca, Sovrintendenze, ecc.) autorizzato a detenere
e conservare gli oggetti autentici, derivanti da ritrovamenti e
scavi.
Per essere metodologicamente valido e attendibile, ogni tipo di
riproduzione di un oggetto o di una tecnologia deve basarsi su un
supporto scientifico adeguato, sotto forma di analisi dei materiali,
delle giaciture e della provenienza dei reperti; di conseguenza,
dovrà essere oggetto di un protocollo di ricerca previamente
stabilito con l'Ente proprietario, nel quale si specificheranno
con chiarezza l'ambito e gli obiettivi della ricerca stessa, con
la relativa possibilità, autorizzata e assicurata dall'Ente,
di procedere allo studio (fotografie, disegni, misurazioni, ecc.)
dei reperti autentici da ricostruire, nonché di accedere
a eventuali analisi del materiale (metallografie, cristallografie,
analisi di chimica organica, datazioni eseguite con i metodi attualmente
in uso) eseguite ad opera dell'Ente. Solo se verrà consentito
l'accesso a questo genere di informazioni la ricostruzione sperimentale
potrà avere i necessari requisiti di scientificità.
Ai sensi dell'art. 128, D.L. 29 ottobre 1999, n° 490, e legge
20 novembre 1971, n° 1062, art. 8 comma 1, ogni oggetto riprodotto
nell'ambito della ricerca sperimentale dovrà essere contrassegnato,
numerato e fotografato, dichiarando espressamente che si tratta
di una replica eseguita a scopo scientifico, in modo che non possa
essere confuso con reperti autentici.
A meno che il protocollo di ricerca non lo preveda espressamente,
non si dovrà intervenire su reperti autentici con puliture
o manomissioni di qualsiasi genere, per meglio realizzarne la riproduzione.
L'esecuzione di eventuali calchi dell'oggetto dovrà rispettare
nei modi e nei materiali le specifiche ministeriali relative al
restauro dei reperti archeologici.
Il budget di spesa stanziato per la realizzazione del progetto dall'Ente
con il quale si stipula l'accordo di collaborazione dovrà
essere concordato con il ricercatore, se si tratta di un professionista,
oppure con l'associazione dedita a questo genere di attività.
Saranno possibili rimborsi spese per l'approvvigionamento, la ricerca
e l'analisi dei materiali necessari.
Per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione a qualsiasi
titolo dei dati ottenuti nel corso delle ricerche e delle conclusioni
alle quali si è giunti in seguito ad esse, se ne concorderanno
preventivamente le modalità con l'Ente con il quale è
stato realizzato il progetto e stilati i relativi protocolli di
ricerca.
|